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Info utili per il consumatore

Guida a modulistica, normative e procedure

Obblighi in materia di sicurezza

Imprese abilitate alla costruzione di impianti

La legge 5 marzo 1990 n. 46 (di seguito legge n.46/90) ha introdotto norme per la sicurezza degli impianti di utenza a gas per uso civile; essa in particolare stabilisce:

  • a) l'obbligo per il committente i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di utenza a gas per uso civile di rivolgersi esclusivamente ad imprese iscritte nel registro delle ditte (R.D. 20 settembre 1934, n. 2011) o nell'albo delle imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443);
  • b) l'abilitazione obbligatoria delle imprese di cui sopra, subordinata al possesso di particolari requisiti tecnico-professionali da parte dell'imprenditore o di un responsabile tecnico;
  • c) l'obbligo, per gli impianti realizzati dalla data di entrata in vigore della legge n. 46/90, del rilascio al committente i lavori della Dichiarazione di conformità da parte della ditta abilitata, ossia le le linee guida CIG n. 11 con annesso il modello di rapporto tecnico di compatibilità e il modello di dichiarazione del progettista di rispetto della legislazione antiincendio.
  • d) l'adeguamento alla regola dell'arte degli impianti realizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge; gli impianti costruiti prima del marzo 1990 devono comunque possedere i requisiti di sicurezza previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del maggio 1998 e verificati secondo le procedure riportate dalla norma UNI-CIG 10738 che ne attesta l'idoneità con il rilascio della scheda di verifica.

Consultate il sito web dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione).

Accertamenti della sicurezza post contatore (in vigore dal 01 Luglio 2014)

La Delibera 40/2014/R/gas, ha stabilito nuovi obblighi per gli operatori del settore Gas nonché per i Clienti finali finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas.

Il nuovo regolamento pubblicato dall'Autorità sul sito internet www.arera.it nella versione integrata e modificata, prevede che il cliente che richiede la fornitura per un nuovo impianto presenti al Distributore al momento della richiesta, anche per tramite il soggetto che effettua la vendita, la documentazione per l'accertamento della corretta esecuzione dell'impianto.

Nel caso di richiesta di fornitura per nuovi impianti, i documenti da produrre sono:

ALLEGATO H
“Conferma della richiesta di attivazione della fornitura di gas”, da compilarsi a cura del richiedente (cliente);

ALLEGATO I
“Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto”, da compilarsi a cura dell'installatore (impresa incaricata),corredato degli allegati tecnici previsti dalla Delibera.

Tale documentazione, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere inviata all'Azienda distributrice.

La documentazione sarà sottoposta ad accertamento per verificare se l'impiato a cui attivare la fornitura di gas è stato installato nel rispetto delle norme di sicurezza; in caso di esito positivo sarà attivata la fornitura, mentre in caso di esito negativo l'Azienda distributrice non potrà procedere all'attivazione della fornitura e si dovrà presentare una nuova richiesta, dopo che l'installatore avrà provveduto ad eliminare tutte le non conformità riscontrate e indicate in una apposita comunicazione che verrà inviata dall'Azienda distributrice.

Se entro 30 giorni lavorativi dalla data di avviamento della pratica di attivazione della fornitura da parte dell'Azienda distributrice non perviene a tale Azienda tutta la documentazione di cui sopra, ma almeno i moduli Allegato H e Allegato I, unitamente alla copia del certificato o della visura che attesta l'abilitazione dell'installatore ai sensi della legge n. 46/90 (nei casi richiesti), la fornitura di gas verrà attivata comunque.

Tuttavia l'Azienda distributrice notificherà al Comune di residenza del cliente che non è stato possibile effettuare l'accertamento e che pertanto si rende opportuna una verifica in loco dell'impianto da parte dei tecnici incaricati dal Comune. In caso di verifica da parte del Comune, sarà addebitato un ulteriore costo di € 60,00, ferma restando la facoltà del Comune di richiedere ulteriori costi connessi alla verifica.
I costi degli accertamenti sono addebitati al cliente secondo quanto previsto dal regolamento.

Ulteriori indicazioni riguardanti i moduli H, I e gli allegati obbligatori, sono reperibili direttamente sul sito delle società di Distribuzione.

ALLEGATO F
“Allegato informativo per le richieste di preventivazione di lavori pervenute al distributore a partire dal 1 luglio 2014”.

A tutte le richieste di preventivazione per l'esecuzione di nuovi punti gas, verrà alleagto il documento sopra indicato che illustra la procedura da seguire per ottenere l'attivazione della fornitura

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