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Info utili per il consumatore

Guida a modulistica, normative e procedure

Imposte e Agevolazioni fiscali

La fornitura di gas metano è soggetta all'imposizione fiscale, stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanza nonché dalle Regioni.

Nell'ammontare dei corrispettivi figura anche l'imposta di consumo e la relativa addizionale regionale. Tale disciplina è in linea con le disposizioni della IV direttiva comunitaria n.388/77 del 17 maggio 1977 la quale, all'art.11, comma 2, lett.a) dopo aver premesso che la base imponibile è costituita per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi [...] da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore, dispone, in modo specifico, che nella base imponibile si devono comprendere le imposte, i dazi, le tasse ed i prelievi e non accorda agli Stati membri alcuna facoltà di introdurre eccezioni a tale principio.

Le variabili che incidono sulla formazione del prezzo sono:

  • IVA
  • Addizionale regionale (D.L. 398/90 e successive modifiche ed integrazioni)
  • Accisa sul gas naturale

IVA

E' l'imposta sul valore aggiunto, applicata in termini percentuali   sull'imponibile complessivo (comprensivo di Accise e Addizionali regionali).
A partire dal gennaio 2008, per tutti gli usi civili, l'IVA verrà applicata:

  • al 10% sui consumi di gas fino a 480 mc/anno a partire dal 1° gennaio di ogni anno,
  • al 22% sui consumi gas oltre i 480 mc/anno sino alla fine dell’anno solare, sulle quote fisse della tariffa e sugli oneri accessori.

Per gli usi industriali l’IVA applicata è del 22%.

Le imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le industrie poligrafiche, editoriali e simili possono richiedere l’aliquota ridotta del 10 %

Scarica modello imprese

Accisa sul gas naturale e Addizionali Regionali

L'entità dell'Accisa o Imposta di Consumo  , commisurata ai metri cubi di gas erogati, è determinata dal Ministero delle Finanze ed è articolata per tipologia di utilizzo e per zona geografica.

con Decreto Legislativo 02 febbraio 2007 del ministero dell'Economia e delle Finanze, le aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all'art.1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, a decorrere dal 01/04/2009 sono così determinate:

TRIBUTI

Usi civili

Usi industriali

Fascia di consumo annuo

 

 

fino a 120 m3

da 120 a 480 m3

da 480 a 1.560 m3

oltre 1.560 m3

fino a 1.200.000 m3

oltre 1.200.000 m 3

ACCISA

         

 

Normale

4,40

17,50

17,00

18,60

1,2498

0,7499

Territori ex-Cassa del Mezzogiorno(A)

3,80

13,50

12,00

15,00

1,2498

0,7499

 

         

 

ADDIZIONALE REGIONALEB

         

 

Piemonte

2,20000

2,58000

2,58000

2,58000

0,62490

0,52000

Veneto

0,77470

2,32410

2,58230

3,09870

0,62490

0,51650

Liguria

         

 

- zone climatiche C e D

2,20000

2,58000

2,58000

2,58000

0,62490

0,52000

- zona climatica E

1,55000

1,55000

1,55000

1,55000

0,62490

0,52000

- zona climatica F

1,03000

1,03000

1,03000

1,03000

0,62490

0,52000

Emilia Romagna

2,20000

3,09874

3,09874

3,09874

0,62490

0,51646

Toscana

2,20000

3,09874

3,09874

3,09874

0,60000

0,52000

Umbria

0,51650

0,51650

0,51650

0,51650

0,51650

0,51650

Marche

1,55000

1,81000

2,07000

2,58000

0,62490

0,52000

Lazio

         

 

   - territori ex Cassa del Mezzogiorno(A)

1,90000

3,09900

3,09900

3,09900

0,62490

0,51600

   - altre zone

2,20000

3,09900

3,09900

3,09900

0,62490

0,51600

Abruzzo

         

 

- zone climatiche E e F

1,03300

1,03300

1,03300

1,03300

0,62490

0,51600

- altre zone

1,90000

2,32410

2,58230

2,58230

0,62490

0,51600

Molise

1,90000

3,09870

3,09870

3,09870

0,62000

0,52000

Campania

1,90000

3,10000

3,10000

3,10000

0,62490

0,52000

Puglia

1,90000

3,09800

3,09800

3,09800

0,62490

0,51646

Basilicata

1,90000

2,58230

2,58230

2,58230

0,62490

0,51646

Calabria

0,51650

0,51650

0,51650

0,51650

0,51650

0,51650

 

           
             

A) Si tratta dei territori indicati all'art.1 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

       

B) Le regioni a statuto speciale hanno posto l'addizionale regionale pari a 0; l'imposta non è più dovuta anche in Lombardia dal 2002 (L.R. 18/12/2001, n.27). L'addizionale regionale e l'imposta sostitutiva non si applicano inoltre ai consumi per: autotrazione; produzione e autoproduzione di energia elettrica;forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche; organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dalle relative convenzioni o accordi; impieghi considerati fuori campo di applicazione delle accise.


Accise, Addizionali regionali e imposta regionale sostitutiva per Forze Armate Nazionali

Con decorrenza 1° gennaio 2008 il gas naturale impiegato dalle Forze Armate nazionali come combustibile , è soggetto all’accisa di 0,01166 euro metro cubo.

Sono considerate forze armate nazionali: le forze militari dell’esercito (compresa l’Arma dei Carabinieri, la Guardia Costiera e le Capitanerie di Porto), dell’Aeronautica, della Marina e della Guardia di Finanza.

Il comma 180 stabilisce che su tali impieghi non si applicano l’addizionale regionale all’accisa e l’imposta regionale sostitutiva prevista per gli usi esenti.

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